Le aziende che sottoscrivono un accordo aziendale con le organizzazioni sindacali nel quale riconoscono ai dipendenti delle misure di conciliazione famiglia-lavoro indicate nel riquadro possono accedere a determinate condizioni ad uno sgravio contributivo.
Procedura
I contratti aziendali suddetti devono essere sottoscritti dalle parti: azienda e organizzazioni sindacali ( RSA/RSU o sindacati comparativamente più rappresentativi), depositati telematicamente entro trenta giorni ed allegati ad un’ istanza da inoltrare all’Inps entro il 15 novembre, per i contatti depositati entro la fine del mese di ottobre.
Beneficio
La misura del beneficio, sotto forma di sgravio contributivo è definita dall’articolo 4, secondo il quale il 20% delle risorse annue disponibili sarà suddiviso equamente tra i datori di lavoro ammessi allo sgravio, mentre il restante 80% sarà attribuito in base alle dimensioni aziendali, e cioè al numero medio dei dipendenti dell’anno precedente. In ogni caso la misura del beneficio, che di fatto sarà quantificata dall’Inps in base ai dati allo stesso disponibili, non potrà eccedere il 5% della retribuzione imponibile previdenziale dichiarata dal datore di lavoro nell’anno precedente quello della presentazione della domanda.