Il contratto di appalto è un modello organizzativo molto diffuso in cui un’azienda affida ad altre imprese alcune fasi del processo produttivo: la cd esternalizzazione.
Nell’ambito di un contratto di appalto, un’impresa, quella committente, affida all’appaltatore il compito di erogare un servizio.
Il committente imprenditore, che ricorre al contratto di appalto con un’impresa che si avvale di proprio personale, può incorrere nella responsabilità solidale con l’appaltatore, nonché con ciascun subappaltatore, ossia può essere chiamato a rispondere dei debiti altrui, in caso di omissioni retributive e/o contributive da parte della società appaltatrice.
Sono previste, per garantire la tutela dei crediti retributivi e previdenziali, particolari forme di tutela dei lavoratori. Entrambe le parti dell’appalto (committente ed appaltatore) sono infatti tenute a pagare i crediti di lavoro maturati dal personale occupato nell’appalto, compresi i crediti dei lavoratori autonomi ed inclusi i debiti nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi.
Il committente principale può essere “aggredito” nel suo patrimonio dal lavoratore (o dall’Ente previdenziale), anche prima dell’appaltatore, dovendo pagare direttamente ai lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori tutti i crediti (retributivi, contributivi, assicurativi e trattamento di fine rapporto) maturati nel corso dell’appalto, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall’appaltatore di quanto pagato.
La suddetta responsabilità solidale passiva si estende per due anni dalla cessazione dell’appalto.
Sussiste altresì una responsabilità solidale in capo al committente per i danni non indennizzati dall’Inail occorsi al dipendente dell’appaltatore o subappaltatore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Da quanto esposto, è chiaro che il committente è “la parte debole” del rapporto sia perché può essere chiamato a rispondere del credito del lavoratore per primo sia perché, essendo estraneo al rapporto di lavoro su cui il credito si fonda, nulla potrà allegare per contrastare la fondatezza del credito vanto dal lavoratore o dall’ente previdenziale.