Finanziaria 2018 – Legge di stabilità, le principali novità
Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”.
Il Governo avrà 12 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi che andranno a riscrivere integralmente la legge fallimentare e non solo: la delega infatti ha ad oggetto la riforma delle procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3 del 2012) e il sistema dei privilegi e delle garanzie.
Queste le linee guida che il Governo dovrà osservare nell’attuazione della delega, che recepisce i risultati dei lavori della Commissione Rordorf.
Tax credit pubblicità: primi chiarimenti
Primi chiarimenti del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del Consiglio dei Ministri sul credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari “incrementali” effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale (dovrebbero essere comprese anche le testate “online” a seguito di un maxi-emendamento al “collegato fiscale” all’esame della Camera). Si tratta di “informazioni essenziali” sul funzionamento del bonus che – a detta del Dipartimento – “dovrebbero consentire a tutti gli interessati… di assumere le loro decisioni di investimento anche nell’immediato, per il corrente anno, per poter sfruttare le risorse specificamente messe a disposizione per gli investimenti 2017”.
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti con una semplice mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriacapodie@governo.it.
Responsabilità solidale in caso di appalto
Il contratto di appalto è un modello organizzativo molto diffuso in cui un’azienda affida ad altre imprese alcune fasi del processo produttivo: la cd esternalizzazione.
Nell’ambito di un contratto di appalto, un’impresa, quella committente, affida all’appaltatore il compito di erogare un servizio.
Il committente imprenditore, che ricorre al contratto di appalto con un’impresa che si avvale di proprio personale, può incorrere nella responsabilità solidale con l’appaltatore, nonché con ciascun subappaltatore, ossia può essere chiamato a rispondere dei debiti altrui, in caso di omissioni retributive e/o contributive da parte della società appaltatrice.
Sono previste, per garantire la tutela dei crediti retributivi e previdenziali, particolari forme di tutela dei lavoratori. Entrambe le parti dell’appalto (committente ed appaltatore) sono infatti tenute a pagare i crediti di lavoro maturati dal personale occupato nell’appalto, compresi i crediti dei lavoratori autonomi ed inclusi i debiti nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi.
Il committente principale può essere “aggredito” nel suo patrimonio dal lavoratore (o dall’Ente previdenziale), anche prima dell’appaltatore, dovendo pagare direttamente ai lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori tutti i crediti (retributivi, contributivi, assicurativi e trattamento di fine rapporto) maturati nel corso dell’appalto, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall’appaltatore di quanto pagato.
La suddetta responsabilità solidale passiva si estende per due anni dalla cessazione dell’appalto.
Sussiste altresì una responsabilità solidale in capo al committente per i danni non indennizzati dall’Inail occorsi al dipendente dell’appaltatore o subappaltatore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Da quanto esposto, è chiaro che il committente è “la parte debole” del rapporto sia perché può essere chiamato a rispondere del credito del lavoratore per primo sia perché, essendo estraneo al rapporto di lavoro su cui il credito si fonda, nulla potrà allegare per contrastare la fondatezza del credito vanto dal lavoratore o dall’ente previdenziale.
Sgravi contributivi per aziende che sottoscrivono contratti aziendali di conciliazione tra famiglia e lavoro
Le aziende che sottoscrivono un accordo aziendale con le organizzazioni sindacali nel quale riconoscono ai dipendenti delle misure di conciliazione famiglia-lavoro indicate nel riquadro possono accedere a determinate condizioni ad uno sgravio contributivo.
Procedura
I contratti aziendali suddetti devono essere sottoscritti dalle parti: azienda e organizzazioni sindacali ( RSA/RSU o sindacati comparativamente più rappresentativi), depositati telematicamente entro trenta giorni ed allegati ad un’ istanza da inoltrare all’Inps entro il 15 novembre, per i contatti depositati entro la fine del mese di ottobre.
Beneficio
La misura del beneficio, sotto forma di sgravio contributivo è definita dall’articolo 4, secondo il quale il 20% delle risorse annue disponibili sarà suddiviso equamente tra i datori di lavoro ammessi allo sgravio, mentre il restante 80% sarà attribuito in base alle dimensioni aziendali, e cioè al numero medio dei dipendenti dell’anno precedente. In ogni caso la misura del beneficio, che di fatto sarà quantificata dall’Inps in base ai dati allo stesso disponibili, non potrà eccedere il 5% della retribuzione imponibile previdenziale dichiarata dal datore di lavoro nell’anno precedente quello della presentazione della domanda.